Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 prevede l’invio da parte delle istituzioni scolastiche alle aziende sanitarie locali (ASL) degli elenchi degli iscritti per consentire i controlli sulle vaccinazioni obbligatorie.
Questa procedura è in carico al dirigente scolastico.
Di seguito le scadenze da rispettare
Entro il 10 marzo: invio degli elenchi alle ASL
Entro il 10 marzo 2025, è obbligatoria la trasmissione alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti degli elenchi degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2025/26, al fine di verificare la regolarità vaccinale degli studenti.
Tale obbligo riguarda tutti gli studenti fino ai sedici anni di età, inclusi i minori stranieri non accompagnati.
Entro il 10 giugno: restituzione degli elenchi da parte delle ASL
Entro il 10 giugno 2025, le aziende sanitarie locali restituiscono gli elenchi segnalando coloro che:
- Non hanno effettuato le vaccinazioni obbligatorie.
- Non rientrano nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni.
- Non hanno presentato una formale richiesta di vaccinazione presso l’ASL competente.
Entro il 10 luglio: ottemperare all’obbligo vaccinale
Nei dieci giorni successivi alla ricezione degli elenchi aggiornati (entro il 20 giugno), i dirigenti scolastici devono informare i genitori degli alunni non in regola e invitarli a presentare, entro il 10 luglio 2025:
- L’attestazione dell’avvenuta vaccinazione.
- La certificazione di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni.
- La prova di aver presentato una richiesta di vaccinazione all’ASL.
Entro il 20 luglio: Trasmissione della documentazione alle ASL
Una volta ricevuta la documentazione dai genitori, i dirigenti scolastici hanno tempo fino al 20 luglio 2025 per trasmettere alle ASL le informazioni mancanti. Nel caso in cui alcuni genitori non presentassero alcun documento, la scuola è tenuta a segnalarne la mancata consegna all’azienda sanitaria locale competente.
Decadenza dell’iscrizione per i servizi educativi per l’infanzia
Solo per la scuola dell’infanzia e per i servizi educativi per l’infanzia, l’assenza della documentazione vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione con l’impossibilità di frequentare la scuola.