L’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi è di competenza del dirigente scolastico, che agisce in base ai criteri generali definiti dal Consiglio d’Istituto e alle proposte formulate dal Collegio dei Docenti. Questo processo, regolato dagli articoli 10, 7 e 396 del D.lgs. 297/94, prevede una stretta collaborazione tra gli organi collegiali della scuola.
Tuttavia, quando si tratta di plessi ubicati in comuni diversi dalla sede di organico, entrano in gioco ulteriori disposizioni. Secondo l’articolo 3/5 del CCNI mobilità 2022/25, l’assegnazione deve salvaguardare la continuità didattica e rispettare il criterio del maggior punteggio nella graduatoria interna di istituto.
Inoltre, è fondamentale considerare le precedenze previste dall’articolo 13 del CCNI, che tutelano specifiche condizioni personali (docenti in condizioni di disabilità o con gravi motivi di salute) come di seguito riportato:
- Personale con disabilità (art. 21 della legge 104/92) e con un grado di invalidità superiore ai due terzi.
- Assistenza a familiari con disabilità, come il coniuge o il figlio.
- Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni che richiede il rientro nel comune di precedente titolarità.
In questi casi i docenti vengono assegnati prioritariamente ai plessi più vicini alla loro residenza o a quelli che meglio rispondono alle loro esigenze personali.