Con la nota 1765 del 15/01/25 ha chiarito che, poiché la prestazione del servizio di ruolo nell’a.s. 2024/2025 da parte del personale assunto a tempo indeterminato sulla base della norma citata è temporalmente ridotta rispetto a quella del personale assunto entro il 31 agosto 2024 secondo le norme ordinamentali, si ritiene che, in analogia con quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 226 del 2022, il conteggio dei requisiti di servizio debba essere proporzionalmente riparametrato sulla base della durata effettiva del contratto a tempo indeterminato.
In sostanza i requisiti di servizio previsti per il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio (servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche) devono essere ridotti tenendo conto del fatto che il contratto a tempo indeterminato ha avuto inizio successivamente.
Inoltre, la nota suddetta specifica che, allo stesso modo si procederà rispetto alla categoria dei docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025 in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione, di cui al punto 3 della citata nota prot. 202382 del 2024.