Il permesso breve consente al personale scolastico di assentarsi temporaneamente dal posto di lavoro per motivi personali o familiari senza dover richiedere un giorno intero di assenza. Il CCNL 2019/2021 ha esteso questo diritto anche ai docenti con contratto a tempo determinato, compresi gli insegnanti di religione cattolica, al personale educativo e al personale ATA con contratto a tempo determinato (fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche).
Il permesso breve non incide sulle ferie e sull’anzianità di servizio, non è cumulabile con altri permessi e può essere utilizzato per assenze fino alla metà dell’orario giornaliero di insegnamento. Tuttavia è necessario rispettare alcune condizioni:
- non possono essere richieste frazioni inferiori a un’ora
- non può coincidere con attività didattiche funzionali, come riunioni o consigli di classe.
Le ore richieste devono essere recuperate entro due mesi dalla fruizione con le seguenti modalità:
- sostituzione nella stessa classe in cui il docente dovrebbe normalmente prestare servizio;
- interventi didattici integrativi. Non è consentita la sostituzione durante le attività didattiche funzionali.
Se le ore non vengono recuperate per motivi imputabili al docente, l’amministrazione trattiene la retribuzione delle ore non recuperate.