Con Orientamento applicativo CIRS132 del 17 febbraio 2025 l’ARAN, richiamando l’art. 57 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 che ha ridisciplinato la sostituzione “breve” del titolare di incarico DSGA, ha precisato che, nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni, di norma il DS procede al conferimento di un incarico temporaneo ai sensi dell’art. 57, comma 1, del CCNL 18/01/2024 Istruzione e ricerca. L’incarico temporaneo di sostituzione non può comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse le proroghe.
La norma in esame, inoltre, consente al DS di decidere se sostituire o meno il DSGA per periodi di assenza inferiori o pari a 15 giorni, valutando di volta in volta se tale assenza comprometta o meno il corretto funzionamento della scuola.