Come normato dal D.lgs. 297/94 e dall’articolo 13 del D.lgs. 59/2017, i docenti di ruolo neo assunti sono soggetti ad un vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità e nella scuola di destinazione a seguito di mobilità, incluso l’anno di prova e riguarda non solo l’istituto, ma anche il tipo di posto e la classe di concorso.
Ciò non vale per i docenti in soprannumero o in esubero e per coloro che beneficiano dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Pertanto, sono considerati utili per il computo del triennio:
- Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: anche quelle interprovinciali, se rientranti nelle deroghe previste dal CCNL 2019/21.
- Supplenze: conferite ai sensi dell’articolo 47 del CCNL, purché su posto intero e dopo il superamento dell’anno di prova.
- Contratti a tempo determinato: finalizzati al ruolo, svolti dopo il superamento del periodo di formazione e prova.
- Anni con periodo di prova differito o negativo